Il Tecnico dell’inserimento lavorativo di persone disabili ed in situazione di svantaggio, di Eleonora Brogi

Che cosa fa il T.I.L. Tecnico dell’inserimento lavorativo di persone disabili ed in situazione di svantaggio

Il T.I.L. Tecnico dell’inserimento lavorativo di persone disabili ed in situazione di svantaggio cura il processo di inserimento lavorativo di persone disabili ed in situazioni di svantaggio, assistendo la persona durante tutto il percorso di preparazione, assunzione, inserimento e stabilizzazione nel posto di lavoro. La sua attività si rivolge a persone con esigenze speciali, quali persone con disabilità, con situazioni cliniche critiche, difficoltà cognitive o relazionali, percorsi di dipendenza passati o attuali, pendenze giudiziarie ed è diretta a ridurre la distanza che le separa dal mondo del lavoro ed a promuovere processi tesi a favorirne l’inclusione sociale.
Rileva e analizza i bisogni, le risorse personali e professionali del candidato.

Effettua un bilancio di competenze e supporta la persona nel percorso di orientamento, volto alla ricerca del proprio obiettivo professionale. Effettua la ricerca di opportunità di inserimento lavorativo sul mercato del lavoro territoriale, attivando contatti diretti con le aziende e gli organismi di rappresentanza. Partecipa alla messa a punto del progetto di inserimento lavorativo, raccordandosi con la rete dei Servizi Socio-sanitari che ha in carico l’utente.
Accompagna la persona nel suo ingresso in azienda, contribuendo all’assegnazione di ruoli e compiti e alla conciliazione di interessi e competenze specifiche dei lavoratori in difficoltà con le esigenze produttive dei contesti di inserimento.
Supporta l’azienda nell’organizzazione delle attività delle persone con disabilità e svantaggiate, intervenendo, se necessario, per apportare modifiche al progetto iniziale e supportare il tutor aziendale.
Promuove lo sviluppo personale e professionale dei soggetti con disabilità e svantaggiati, motivandoli, valorizzandoli e monitorandone le performance lavorative.

Data la tipologia particolare dell’utenza, questa figura professionale deve pertanto possedere, oltre alle competenze necessarie a coloro che lavorano nell’area dell’incrocio domanda offerta, conoscenze e capacità specialistiche per fronteggiare con metodologie e strumenti appropriati riguardo le dinamiche che insistono nei processi di inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio.

L’operatore del servizio di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati opera nelle strutture dei centri per l’impiego o all’interno di servizi specialistici pubblici, convenzionati e del privato sociale accreditato.

Capacità e Competenze del Tecnico dell’inserimento lavorativo

  • Acquisire elementi di criticità utili al costante miglioramento dei progetti.
  • Monitorare il percorso d’inserimento, valutando il livello di soddisfazione dell’utente in relazione al raggiungimento degli obiettivi definiti in sede progettuale;
  • Redigere report sull’andamento e sull’esito del progetto di inserimento lavorativo e di inclusione realizzata;
  • Svolgere un’opera di mediazione tra i diversi soggetti coinvolti, assicurando un corretto flusso di informazioni e favorendo l’instaurarsi di un positivo clima di lavoro.

Tipologie di Servizi e Organizzazioni in cui opera il Tecnico dell’inserimento lavorativo

Il T.I.L. può trovare occupazione:

-nelle organizzazioni no profit, che hanno, tra le altre, la finalità dell’inserimento lavorativo di persone disabili-svantaggiate (es. associazioni di recupero di tossicodipendenti, fondazioni che operano nel campo della marginalità ecc.).
– in strutture che promuovono lo sviluppo occupazionale di specifici target, a titolo esemplificativo: sportelli dedicati presso i servizi per il lavoro pubblici e privati.
-in aziende, con il compito di consulente, per l’ottemperanza alla legge sull’inserimento lavorativo di persone con disabilità.
-cooperative sociali, sia di tipo A che di tipo B. Ai sensi della legge 381/91, le cooperative di tipo A erogano servizi alla persona, in ambito socio-sanitario; le cooperative di tipo B si occupano di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, con specifiche quote di assunzione, per favorirne una cittadinanza attiva.

Definizione di persona con disabilità

Negli ultimi 20 anni si è assistito da parte degli operatori, ma soprattutto da parte delle associazioni di familiari, ad una continua ricerca del termine che meglio potesse presentare la persona con disabilità.

La legge 104/1992 parla di “handicappato”, poi sostituito da “disabile”,a sua volta sostituito da “diversamente abile”, che per la prima volta rilegge la disabilità in chiave positiva, non come limite, ma come diversa possibilità; per arrivare negli ultimi anni a “persona con disabilità”, dove l’accento è appunto sulla persona in quanto essere sociale e poi sulla disabilità, come bisogno specifico e particolare, ma non caratterizzante l’intera persona. E’ ripercorrendo questo cammino che è possibile dare oggi una chiara definizione di “persona con disabilità”.

Essa, nell’articolo 3 della Legge quadro 104/1992, viene definita “colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazionale, o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”.

La Convenzione ONU del 2007 propone, nell’articolo 1, la seguente definizione: “le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.”

Si vuole quindi sottolineare quelle che sono le limitazioni date anche dall’interazione con l’ambiente, non solo quindi dalle caratteristiche fisiche, psichiche o sensoriali della persona, ai fini di poter predisporre accomodamenti ragionevoli che rendano possibile una effettiva partecipazione sociale della persona con minorazioni,

Legislazione riguardante il lavoro e collocamento mirato

“Per collocamento mirato dei disabili si intende l’insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto” (art. 2 legge 68/99) attraverso analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. Presso i Centri per l’impiego della Provincia sono stati decentrati i servizi di prima accoglienza e informazione, iscrizione, colloquio specialistico, consulenza e prenotazione per le offerte di lavoro per i cittadini disabili alla ricerca di una occupazione, il tutto finalizzato a favorire la ricerca e l’incontro domanda offerta, anche attraverso l’individuazione di percorsi di accompagnamento al lavoro, offrendo, inoltre, ai datori di lavoro supporto e consulenza sulla normativa, sulle agevolazioni ed i benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Principale normativa

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni.

L’articolo 1 della Legge 68/99 recita: “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.
La Legge 68/99 stabilisce le quote di riserva ovvero che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili iscritti in appositi elenchi gestiti dall’Agenzia del lavoro della provincia di riferimento. Inoltre, l’articolo 18 della Legge 68/99 prevede che i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti hanno l’obbligo di assumere: vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e della criminalità organizzata e i profughi italiani rimpatriati, nella misura di un’unità nel caso di aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti e nella misura dello 1% per le restanti (percentuale che si aggiunge al 7% previsto per l’assunzione dei disabili).

I beneficiari sono:

  • le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai disabili intellettivi, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% ;

le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’Inail;

  • le persone non vedenti o sorde;
  • le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra, per servizio;
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.Nel tempo, alla Legge 68/99 si sono aggiunte altre norme che hanno superato, riformato e implementato la normativa relativa al collocamento lavorativo delle persone disabili.

Modifica dal D.L. del 14 settembre 2015, n.151:

La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Viene modificato l’art. 3 della legge n. 68/99 eliminando il cosiddetto “regime di gradualità”.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:

  1. a) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
  2. b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  3. c) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

I criteri di computo sulle quote di riserva: dal computo sono esclusi tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50% sono considerate unità. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Sanzioni: Le imprese private e gli Enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa. Le sanzioni amministrative previste dalla legge 68/99 sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo regionale per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

Legge 104/92: Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Edizione settembre 2016: la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche definisce le finalità dell’azione dello Stato a tutela della persona con disabilità usando concetti quali la libertà, l’integrazione, la prevenzione delle cause invalidanti e il recupero funzionale e sociale. Ai fini della definizione del progetto di vita, risultano interessanti i richiami al coordinamento e all’integrazione tra i servizi (articolo 5) ed alla realizzazione di prestazioni sanitarie e sociali integrate (articolo 7) per garantirne il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Infatti, obiettivo è perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata

Legge 118/71; Invalidità Civile: possono presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative. Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità civile è incompatibile.

Per esercitare i diritti che spettano alla persona disabile è necessario ottenere il riconoscimento della condizione invalidante. Il riconoscimento di invalidità civile

presuppone una minorazione, cioè un’infermità, che può essere fisica, psichica o sensoriale, che provoca un danno funzionale, cioè la limitazione o la perdita di effettuare un’attività nel modo o nei limiti considerati normali.

E’ considerato Invalidità Civile il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che:

  • abbia menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3.
  • il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età.
  • il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
  • Sono considerati invalidi civili anche i cechi civili e sordomuti.

Cos’è un progetto

Un progetto è un insieme coordinato di attività volte a raggiungere specifici obiettivi in un arco temporale limitato ed entro un budget definito.

Le fasi del progetto:

  • Ricostruire il quadro delle condizioni di vita della persona presa in carico in relazione al contesto nel quale vive ed alle sue caratteristiche, alle esperienze personali, formative e/o lavorative, ai bisogni ed alle relative potenzialità. Descrivere inoltre le risorse e le competenze della persona per mappare i fattori di svantaggio che ostacolano l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale.
  • Applicare le tecniche di analisi dei bisogni dell’utenza
  • Applicare le tecniche di conduzione di interviste, colloqui, questionari motivazionali, prove di ricognizione, tenendo presente anche le esigenze speciali delle persone con disabilità, garantendo riservatezza, trasparenza ed obiettività delle valutazioni effettuate;
  • Effettuare la presa in carico del soggetto (o del nucleo familiare) e la predisposizione di piani personalizzati di intervento.
  • Raccordarsi con eventuali altri soggetti che hanno in carico la persona;
  • Registrare e mappare le informazioni raccolte, secondo le procedure di archiviazione informatica disponibili;

Il processo d’inserimento: attività di percorso

Obiettivo del processo di inserimento è individuare opportunità d’inserimento lavorativo e misure di sostegno per i soggetti con disabilità ed in situazione di svantaggio sensibilizzando il tessuto economico e sociale locale e sviluppando contatti con soggetti che possono attuare interventi di sostegno ( servizi sociali, reti di volontariato, cooperative sociali, Asl, ecc.) e con le aziende del territorio.

Le fasi principali sono:

  • Azioni preliminari: mappare i servizi, gli interventi, le risorse del territorio che possono contribuire all’inserimento lavorativo e al sostegno della persona.
  • Presa in carico: organizzare momenti d’incontro con la rete dei soggetti che svolgono interventi di sostegno, mediando e supportando la persona.
  • Raccogliere informazioni e sviluppare relazioni con le strutture socio-sanitarie pubbliche o private preposte alle attività di sostegno alla persona.
  • Raccogliere informazioni sulle opportunità lavorative offerte dal mercato del lavoro locale rilevare i fabbisogni professionali delle aziende interessate.
  • Valutazione del livello di occupabilità.
  • Orientamento (bilancio delle competenze e ricerca attiva).
  • Progettazione personalizzata.
  • -Scouting, matching e job promoter.
  • Il laboratorio di osservazione e preinserimento.
  • Accompagnamento in azienda e tutoraggio.
  • Monitoraggio, valutazione e verifica tramite l’utilizzo di banche dati e strumenti digitali (anche on-line) per la gestione della domanda e dell’offerta nel mercato del lavoro.

Accompagnamento all’inserimento

Nella fase conclusiva del percorso di stage, se l’allievo risulta effettivamente una risorsa lavorativa candidabile per un’assunzione ai sensi della legge 68/99, si interviene nei confronti dell’azienda ospitante per proporre l’eventuale definizione di un rapporto di lavoro, fornendo una consulenza sugli aspetti normativi e procedurali legati a tale prospettiva e anticipando la possibilità di offrire un supporto esterno all’azienda stessa e al neolavoratore inserito. Al momento dell’assunzione la persona deve risultare iscritta all’agenzia del lavoro e il suo nominativo deve essere presente nelle liste per il collocamento mirato, a tal fine si condivide il progetto d’inserimento lavorativo col referente territoriale del centro per l’impiego impiego collaborando per l’ottemperamento dei processi necessari all’avviamento lavorativo. Preliminarmente si condividono le prospettive di tale delicato passaggio con la famiglia del candidato lavoratore, per verificare che quest’ultimo sia supportato da un atteggiamento educativo coerente con la dimensione emancipativa e responsabilizzante dell’impiego ambito. Si collabora inoltre con il servizio sociale rispetto alla presa in carico dell’intero progetto di vita del giovane. A presidio di tutti questi processi è deputato il manager di rete, figura professionale appositamente dedicata a fungere da collante dell’intera rete di soggetti / agenzie coinvolte nella dimensione lavorativa dell’utente neoassunto.

La presa in carico

  • Individuazione del problema e presa in carico con raccolta delle informazioni attraverso la relazione.
  • Analisi del problema e delle risorse.
  • Valutazione preliminare del problema ed enucleazione degli obiettivi dell’intervento in rapporto ai risultati ipotizzati.
  • Elaborazione del progetto di intervento e del contratto.
  • Attuazione del progetto di intervento.
  • Verifica e valutazione dei risultati ottenuti (in itinere e finali).
  • Conclusione del processo di aiuto (eventuale riformulazione del progetto o formulazione di uno nuovo).

La comunicazione

Il lavoro del T.I.L. È basato sulla relazione, la quale trova suo primo fondamento nella comunicazione.

La comunicazione è un processo di scambio di informazioni e d’influenzamento fra due o più persone che avviene in un

determinato contesto.

La comunicazione non è un fenomeno lineare: trasmettitore-ricevente, ma circolare.

Il primo assioma ci insegna che non si può non comunicare.
Qualunque comportamento comunica qualcosa e, visto che è impossibile avere un non-comportamento, la non-comunicazione è altrettanto impossibile. Qualunque cosa fai o dici, qualunque scelta (dai vestiti alla macchina, da ciò che leggi allo sport che pratichi – o che non pratichi) comunica qualcosa agli altri e a te stesso.

Gli assiomi della comunicazione

La comunicazione è basata su 5 assiomi:

il primo assioma ci insegna che non si può non comunicare. Qualunque comportamento comunica qualcosa e, visto che è impossibile avere un non-comportamento, la non-comunicazione è altrettanto impossibile. Qualunque cosa fai o dici, qualunque scelta (dai vestiti alla macchina, da ciò che leggi allo sport che pratichi – o che non pratichi) comunica qualcosa agli altri e a te stesso.

Il secondo assioma chiarisce che all’interno di ogni comunicazione vanno distinti due livelli. Il primo è il livello del contenuto, che dice che cosa stai comunicando. Il secondo è il livello della relazione, che dice che tipo di relazione vuoi instaurare con la persona a cui la rivolgi. Per fare un esempio molto semplice ma pratico, la frase “Chiudi la porta” esprime un contenuto (la richiesta di chiudere la porta), ma potrebbe essere detta con tono pacato o aggressivo, stabilendo due tipi di relazioni diverse con l’interlocutore.

 Il terzo assioma spiega che il modo di interpretare una comunicazione dipende da come viene punteggiata (o ordinata) la sequenza delle comunicazioni fatte.
Per esempio, di fronte a un uomo che si chiude in se stesso e alla moglie che lo brontola, il primo potrebbe dire che si chiude perché la moglie lo brontola, e la seconda potrebbe ribattere che lei lo brontola perché lui si chiude. A seconda della “punteggiatura” usata cambia il significato dato alle comunicazioni e alla relazione.

 Il quarto assioma differenzia due tipi di comunicazione: quella analogica e quella numerica (o digitale).
La comunicazione analogica si basa sulla somiglianza (analogia) tra la comunicazione e l’oggetto della comunicazione: rientra in essa tutta la comunicazione non verbale e l’uso di immagini (ad esempio, se incrocio le braccia sul petto sto comunicando, per analogia, una chiusura). La comunicazione numerica riguarda invece l’uso delle parole, e in generale di segni arbitrari organizzati da una sintassi logica, cioè di segni usati convenzionalmente per designare qualcosa: il fatto che la parola “tavolo” rappresenti un oggetto con un piano orizzontale sorretto da delle gambe, su cui solitamente si appoggiano delle cose, non ha nulla a che vedere con l’oggetto in sé; è, appunto, una parola scelta convenzionalmente (e divenuta parte di una lingua).

Il quinto e ultimo assioma della comunicazione umana spiega che tutte le interazioni tra comunicanti possono essere di due tipi: simmetriche o complementari. Si ha un’interazione simmetrica quando gli interlocutori, tramite le loro comunicazioni, si considerano di pari livello, sullo stesso piano: nessuno dei due sembra voler prevalere o essere subordinato all’altro, come genericamente nel caso degli amici o dei colleghi. L’interazione complementare si ha invece quando gli interlocutori non si considerano sullo stesso piano, e ciò risulta dalle loro comunicazioni, che pongono uno dei due in una posizione superiore (one-up) e l’altro subordinata (one-down): ne sono un esempio le interazioni tra dipendenti e superiori, o tra madre e figlio.

Stili della Comunicazione

La comunicazione può essere di vari tipi:

  • Passivo (Io non sono OK tu sei OK); rinuncia a esprimere le proprie idee, ha paura di offendere e di essere criticato/a, tende a compiacere e lascia decidere gli altri, non si difende ed evita conflitti o contrapposizioni.
  • Assertivo (Io sono OK tu sei OK); fa valere i propri diritti, riconosce e rispetta quelli degli altri. Esprime le proprie posizioni senza ansietà e senza tentare di prevaricare gli altri.

Rispetta le regole di cortesia, di cooperazione e di reciprocità.

  • Manipolativo (io non sono OK tu non sei OK); altera, distorce, trasmette in modo parziale e non pertinente, nel luogo o nel momento sbagliato le informazioni. Seduce, dissimula emozioni e sentimenti, stimola sensi di colpa, di inadeguatezza, di vergogna, di vulnerabilità, di orgoglio e prestigio
  • Aggressivo (io sono OK tu non sei OK); impone le proprie idee sugli altri e risulta intollerante, intimidente, giudicante e interpretativo/a.

Riconosce i propri diritti ignorando quelli degli altri, ipervaluta se stesso/a e sottovaluta gli altri. Utilizza il ricatto, le minacce e usa l’intimidazione.

La comunicazione, per dare accesso alla relazione, deve essere utilizzata in modo funzionale per instaurare un rapporto di fiducia, finalizzato al raggiungimento di un rapporto collaborativo tra Operatore ed Utente.

Per questo motivo lo stile della comunicazione è l’aspetto di maggior rilievo, la chiave di accesso per lavorare in maniera ottimale. Quando si crea un rapporto di fiducia e la complicità è funzionale, si può raggiungere gli obiettivi prefissati in maniera chiara e dare spazio alle molteplici possibilità per raggiungerli.

Fonti

  • Legge n. 482/1968 – Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;
  • Legge 27 maggio 1970, n. 382 – Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili;
  • Legge 26 maggio 1970, n. 381 – Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuto;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 – Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 – -Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
  • D.P.C.M. 13 gennaio 2000 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • Decreto legislativo n. 469/1997 – Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubbl. sulla G. U. n. 5 dell’ 8/1/98);
  • Legge costituzionale n. 3/2001 – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
  • Legge n. 118/71 – Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili;
  • Legge n. 845/78, Legge-quadro in materia di formazione professionale.